Gestione affitti brevi: la procedura e le sanzioni

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 24/E («Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96») che stabilisce l’azione di intermediari e portali online sulle nuove regole per la gestione affitti brevi. La circolare, oltre a chiarire la nuova disciplina (a quali contratti si applica, parti coinvolte, chi deve fare le ritenute ed effettuare le comunicazioni dei dati relativi ai contratti), determina la procedura e le sanzioni applicabili.

I soggetti interessati e la procedura
Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione per la gestione di affitti brevi, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano stabile organizzazione in Italia. La forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) e la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di affitti brevi stipulati on line e off line) non rilevano. La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario kamagra oral jelly cena.

Le sanzioni per i proprietari
Le ritenute si applicano ai canoni e alle somme derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari (come le agenzie airbnb) intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.